Donazione libera
Per sostenere i progetti attivi della sezione in modo semplice e diretto.
Sostenere AIL La Spezia significa contribuire a progetti vicini ai pazienti ematologici della provincia.
Puoi sostenere AIL La Spezia con una donazione libera, in memoria di una persona cara, in occasione di un evento, oppure scegliendo bomboniere solidali e iniziative dedicate.
I contributi versati all’AIL, se effettuati attraverso bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito possono essere detratti ai fini fiscali.
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Un modo delicato per ricordare una persona cara trasformando il ricordo in aiuto.
Compleanni, ricorrenze, iniziative aziendali e raccolte fondi a favore di AIL La Spezia.
Per condividere un giorno importante sostenendo pazienti, famiglie e ricerca.
Il lascito solidale è un atto di amore e consapevolezza alla portata di tutti, che può cambiare la vita delle persone che ogni giorno, in Italia, lottano contro i tumori del sangue.
Partecipando alle nostre campagne di raccolta fondi: Stelle di Natale e Uova di Pasqua
AIL LA SPEZIA odv sezione Francesca Lanzone
IBAN
IT11O0538710701000047266490
Direttamente presso la nostra sede di Via Del Torretto 36, La Spezia.
Tutte le donazioni a favore di AIL sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano tracciabili e quindi effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale e carte di credito.
Le donazioni liberali in denaro o in natura sono detraibili dall’imposta lorda per una somma pari al 30% delle erogazioni liberali, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. In alternativa sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art.83 co.1 e 2 Dlgs n.117/2017).
Le donazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto anno, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83 co.2 Dlgs n.117/2017).